Molte aziende stanno inserendo nelle lettere di assunzione una clausola penale che obbliga il lavoratore a pagare una somma stabilita nel caso in cui decida di rinunciare all’assunzione o non prenda servizio alla data concordata. Questa clausola ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale, determinando in anticipo l’ammontare del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligazione.
Una recente sentenza del Tribunale di Forlì del marzo 2023 ha confermato la validità di una clausola penale in un caso in cui il lavoratore aveva rinunciato all’assunzione come Direttore Amministrativo prima della data concordata, condannando il lavoratore al pagamento di un importo pari all’indennità sostitutiva del preavviso previsto in caso di licenziamento (sei mesi). Il Tribunale ha respinto le eccezioni sollevate dal lavoratore, sostenendo che la clausola penale è valida ed efficace anche nel caso in cui nella lettera di assunzione sia previsto un periodo di prova. Secondo il Tribunale, la clausola penale tutela l’interesse della società all’assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno da eventuale inadempimento dell’impegno di prendere servizio alla data concordata; il patto di prova, invece, trova attuazione al momento della presa in servizio del lavoratore, rispondendo ad un interesse differente e specifico delle parti, quello di saggiare la reciproca convenienza del contratto.
Il Tribunale ha rigettato anche la richiesta di riduzione della penale, ritenendo l’ammontare della penale non eccessivo in ragione dell’interesse della Società all’assunzione, comprovato dai costi ingenti sostenuti durante la fase di ricerca e di selezione del personale.