La Corte ricorda anzitutto che gli oneri formali e procedurali imposti dalla legge al datore di lavoro che voglia impartire un licenziamento assolvono ad una funzione di garanzia del principio della tutela del lavoro, così come enunciato dagli art. 4 e 35 della Costituzione, poiché poste a difesa della dignità del lavoratore. Proprio per questo motivo la disciplina del licenziamento affetto da vizi di forma e di procedura deve essere incardinata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza, intesa come necessaria adeguatezza dei rimedi contro i licenziamenti illegittimi, così da garantire una tutela adeguata.
Ciò premesso, secondo la Consulta la disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 viola l’art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del principio di eguaglianza che sotto il profilo della ragionevolezza. In particolare, quanto al primo profilo, la Corte afferma che, “nell’appiattire la valutazione del giudice sulla verifica della sola anzianità di servizio, la disposizione in esame determina un’indebita omologazione di situazioni che, nell’esperienza concreta, sono profondamente diverse”. Quanto al profilo della ragionevolezza, la Consulta ritiene che “sul versante dei licenziamenti viziati dal punto di vista formale, all’arretrare della tutela riferita alla reintegrazione del lavoratore licenziato corrisponde un progressivo affievolirsi della tutela indennitaria, che non basta ad attuare un equilibrato contemperamento degli interessi in conflitto. Nel disegno complessivo prospettato dal legislatore un criterio ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore”.
In conclusione, il giudice, nel determinare l’indennità dovuta al lavoratore, dovrà considerare l’anzianità di servizio come “base di partenza della valutazione”, ma potrà altresì valutare l’applicazione di altri criteri desumibili dal sistema (gravità delle violazioni, numero degli occupati, dimensioni dell’impresa, comportamento e le condizioni delle parti) che possano contribuire a rendere il calcolo dell’indennità confacente alle peculiarità del caso concreto.