Intervistato da Il Giornale, l’avv. Pozzoli torna sul tema del “blocco dei licenziamenti” e delle sue conseguenze sulle imprese e sui lavoratori dopo il recente Messaggio INPS n. 4464 del 26 novembre 2020, dal quale è possibile inferire l’applicabilità del “blocco” anche ai dirigenti.
In particolare il predetto Messaggio ha ad oggetto l’ambito di applicazione dell’art. 14, co. 3, del D.L. n. 104 del 2020 che prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
La stessa norma stabilisce, inoltre, che i predetti lavoratori, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possano conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Dopo aver ricostruito la disciplina legale, l’Istituto sottolinea che le predette disposizioni hanno carattere generale e si applicano in tutti i casi di sottoscrizione di accordi che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da COVID-19.
Pertanto, l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Concludendo, l’INPS evidenzia che “anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli accordi in commento, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpI”.