L’avv. Pozzoli, intervistato da ilsussidiario.net, commenta la conferma del blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto disposta dal Decreto Rilancio (approvato dalla Camera e ora al vaglio del Senato) e la notizia dell’ulteriore proroga del “blocco” fino alla fine dell’anno annunciata dal Ministro Gualtieri e dalla Ministra Catalfo.
Ribadendo i dubbi sulla costituzionalità del “blocco” dei licenziamenti, operante ormai da marzo e che trova il suo precedente nella nostra storia soltanto in un Decreto luogotenenziale del 1945, l’avv. Pozzoli richiama l’attenzione sull’impatto negativo delle norme in oggetto sulle imprese, l’INPS e gli stessi lavoratori.
In particolare, la scelta del Governo di concedere la cassa integrazione per tutti i lavoratori a fronte di un blocco generalizzato dei licenziamenti per motivi economici si traduce, infatti, in un costo –anche se limitato- per le aziende, che rimangono ingessate sul piano occupazionale; in un aggravio dei problemi di bilancio e amministrativi dell’INPS che si trova a gestire oltre 7,5 milioni di posizioni di cassa; e non si traduce comunque in un particolare vantaggio neppure per i lavoratori che, per effetto dei “massimali”, possono percepire al più un assegno mensile di poco più di mille euro.
Secondo l’avv. Pozzoli, una valida alternativa consisterebbe nel mettere le imprese nella condizione di assumere e non licenziare premiando tutto ciò che favorisce il lavoro: dalla agevolazione di tutte le forme di assunzione, anche a termine, dei lavoratori alla riduzione del cuneo fiscale.
L’avv. Pozzoli ricorda inoltre che, anche senza il “blocco dei licenziamenti”, esistono già nell’attuale legislazione vincoli giuridici che tutelano i lavoratori, talora anche con la reintegrazione, nei casi di motivazioni temporanee e non definitive dell’esubero.
La nostra normativa “ordinaria”, infatti, già vieta i licenziamenti per motivi economici laddove la motivazione sia transitoria (per esempio nei casi di crisi temporanee del mercato o mancanza di prodotti o di calamità naturali di brevi durata), richiedendo invece una ragione stabile e definitiva per legittimare i licenziamenti (Cass. n. 14871/2017).
In questo senso, ove le ragioni del licenziamento fossero transitorie e connesse all’epidemia in corso, ma verosimilmente momentanee, già ora il licenziamento sarebbe considerato illegittimo (Cass. n. 12242/2015).
Ciò che invece dovrebbe essere possibile è licenziare per motivi già provatamente stabili e duraturi, come per esempio per la decisione aziendale di chiudere una attività, ovvero di dismettere definitivamente una certa linea produttiva.
In conclusione, l’avv. Pozzoli auspica, in linea con molti altri osservatori, giuristi e Associazioni (per esempio Confindustria, la Associazione Italiana per la Direzione del Personale …) che si fuoriesca dalla logica delle prestazioni meramente assistenziali e della convenienza politica e che si punti di più sull’iniziativa e la responsabilità personale.