Intervistato da ilsussidiario.net l’avv. Pozzoli espone le proprie perplessità sul D.L. 8.4.2020, n. 23, il c.d. “Decreto Liquidità”, e commenta, nello specifico, la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. l).
L’art. 1, comma 2, lett. l), D.L. n. 23/2020 prevede che le società che intendono beneficiare dei finanziamenti garantiti in tutto o in parte dallo Stato (tramite la Sace S.p.A.) secondo le modalità dettagliate nel medesimo art. 1, si assumono l’impegno di “gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”.
In particolare la genericità che traspare dalla norma in questione mette in risalto alcune problematiche.
Dubbi sorgono in merito alla corretta cooperazione tra imprese e sindacati finalizzata alla gestione dei livelli occupazionali, alle incerte modalità operative e alle conseguenze in caso di inottemperanza dell’impegno prescritto.
Poca chiarezza anche in merito all’ambito di applicazione dal momento che, come fa notare l’avv. Pozzoli, non si evince se il concetto di “esubero” possa riferirsi soltanto ai licenziamenti individuali o anche ai licenziamenti collettivi ex art. 4 L.223/1991.
Non solo. “Ogni parola usata spalanca un problema” chiosa l’avvocato, lasciando trasparire la manifesta ambiguità di norme che non aiutano il mondo giuslavorista.
Un caos che lascia spazio ad evidenti criticità messe in luce dall’avv. Pozzoli il quale, delineando un quadro di ipertrofia legislativa per la molteplicità dei provvedimenti, auspica quantomeno una maggiore chiarezza, coerenza e correttezza delle disposizioni in auge onde evitare il sorgere di un “sistema dirigistico e statalista già sconfitto dalla storia”.