In particolare, la predetta norma stabilisce che “ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali” introdotto dallo stesso decreto, è “preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo”.
Sempre secondo la nuova disposizione, il divieto di licenziamento non si applica nei casi di: a) cessazione definitiva dell’attività aziendale con liquidazione della società; b) fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività; c) accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede uscite incentivate, limitatamente ai lavoratori che a tale accordo aderiscono; d) cambio di appalto con riassunzione del personale alle dipendenze del nuovo appaltatore.
L’avv. Pozzoli illustra le possibili interpretazioni della norma e l’impatto della stessa sulle imprese.