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Blocco licenziamenti: un provvedimento che penalizza le imprese più in difficoltà

20 Agosto 2020Redazione Chiello PozzoliCesare Pozzoli, Pubblicazioni
Intervistato da ilsussidiario.net in data 20.8.2020, l’avv. Cesare Pozzoli commenta l’art. 14 del c.d. Decreto agosto, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 agosto, in materia di “blocco dei licenziamenti”.

In particolare, la predetta norma stabilisce che “ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali” introdotto dallo stesso decreto, è “preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo”.

Sempre secondo la nuova disposizione, il divieto di licenziamento non si applica nei casi di: a) cessazione definitiva dell’attività aziendale con liquidazione della società; b) fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività; c) accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede uscite incentivate, limitatamente ai lavoratori che a tale accordo aderiscono; d) cambio di appalto con riassunzione del personale alle dipendenze del nuovo appaltatore.

L’avv. Pozzoli illustra le possibili interpretazioni della norma e l’impatto della stessa sulle imprese. 

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Tag: coronavirus, licenziamento

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