In particolare, nel giudicare il caso di un lavoratore deceduto per infarto avvenuto a causa di una situazione di forte stress lavorativo durante un viaggio di lavoro in Cina, la Cassazione ha chiarito che, con la disciplina dettata dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, la tutela assicurativa dell’Inail è stata estesa a qualsiasi infortunio avvenuto lungo il percorso da casa al luogo di lavoro indipendentemente dall’entità del rischio o dalla tipologia della specifica attività lavorativa dell’infortunato.
La Suprema Corte ha, inoltre, specificato che la sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. “percorso normale” e l’attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica, esclusa solamente nel caso di infortuni causati da una “scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella tipica legata al c.d. percorso normale” (c.d. rischio elettivo), così da realizzare una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento.
Prendendo spunto dalla pronuncia citata, l’avv. Chiello illustra sinteticamente la disciplina in materia di infortunio in itinere.