Il Tribunale di Bologna, con decreto n. 3258 del 18 maggio 2020, ha rigettato il ricorso d’urgenza proposto da una Società multinazionale nei confronti di un ex dipendente (dirigente, assistito dal nostro Studio) per violazione del patto di non concorrenza.
La Società ha lamentato l’inosservanza del patto da parte dell’ex dipendente e ha conseguentemente chiesto l’inibitoria della prosecuzione dell’attività concorrente asseritamente posta in essere.
Il Tribunale di Bologna, nel rigettare il ricorso, ha rilevato la nullità del patto di non concorrenza “per l’eccessiva ampiezza del territorio e dell’oggetto pattuito” (“all’ex dipendente è stato imposto il limite di operare nei 28 Stati appartenenti all’Unione Europea e sono state a lui precluse numerose attività, anche estranee a quelle ricoperte in precedenza presso la Società ricorrente, così ostacolando di fatto la ricollocazione lavorativa in svariati ambiti professionali” per un periodo di due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro), oltre che per l’inadeguatezza e l’incongruità del corrispettivo “rispetto al vincolo oggettivo imposto e ai limiti territoriali previsti dal patto”.
Anche in sede di reclamo il Tribunale di Bologna ha ritenuto nullo il patto di non concorrenza. In particolare, per incongruità del corrispettivo pattuito, nel caso di specie inferiore al 10% della RAL (anziché almeno del 15-18% della RAL, “canone classico di riferimento” in punto di congruità) per un vincolo di non concorrenza riguardante “un contesto geografico importante” e “un dipendente di un livello di professionalità altissimo”.