Con Decreto del 2.9.2021, il Tribunale di Pavia ha rigettato il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. promosso da un’organizzazione sindacale non firmataria del nuovo CCNL di settore che lamentava di essere stata esclusa dagli incontri tenuti dalla Società con le sole organizzazioni sindacali che invece lo avevano sottoscritto. Il tavolo negoziale era finalizzato alla sottoscrizione di un accordo tramite il quale dare applicazione in azienda ad istituti previsti dal Contratto Nazionale.
Nel pervenire a tale decisione il Tribunale ha accolto il principio richiamato dalla Società secondo cui nel “nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro di trattare con tutte le OO.SS. su un piano di parità salvo specifiche disposizioni contrattuali o di legge (cfr. Cass. n. 14511/2013) a meno che l’esclusione del Sindacato non abbia carattere discriminatorio e arbitrario in violazione dei principi di correttezza e buona fede che sempre devono improntare i rapporti fra le parti”; discriminatorietà nella specie da escludere in ragione del fatto che, come dedotto dalla Società, l’esclusione dell’organizzazione sindacale ricorrente dai tavoli negoziali concernenti le tematiche del nuovo CCNL scaturiva anche da una esplicita richiesta formulata da tutte le sigle firmatarie del CCNL. Analogamente, era da escludersi una discriminatorietà nella mancata partecipazione della sigla sindacale ricorrente ai tavoli concernenti la negoziazione del CCL per i dirigenti, trattandosi di questione rispetto alla quale nel passato anche recente il sindacato ricorrente si era dimostrato disinteressato.