In particolare, il Tribunale e la Corte d’appello di Bologna avevano ritenuto ingiustificato il rifiuto opposto dalla lavoratrice che aveva motivato l’indisponibilità all’accertamento medico affermando che lo stesso sarebbe stato finalizzato all’assegnazione di un incarico non in linea con la propria professionalità. La Corte di Cassazione conferma la valutazione dei giudici di merito affermando che la reazione della lavoratrice non poteva integrare l’ipotesi di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Ed invero, da un lato, disponendo la visita medica in vista dell’assegnazione di nuove mansioni, il datore di lavoro si era limitato ad adempiere a un obbligo previsto dalla legge a tutela della sicurezza dei lavoratori, e, dall’altro lato, la dipendente avrebbe potuto impugnare davanti agli organi competenti sia il giudizio reso all’esito della visita sia l’asserito illecito demansionamento. Di qui la legittimità del licenziamento.