Responsabilità verso la società ex art. 2392 c.c.
Sussiste la responsabilità dell’amministratore che non abbia impedito i rapporti commerciali tra la Società di cui era amministratore e la Società di cui conosceva le attività illecite e quindi l’ampio rischio di insolvenza.
La fattispecie riguardava un amministratore di S.r.l. che era ritenuto responsabile da quest’ultima dell’esposizione debitoria maturata in conseguenza dell’insolvenza di due clienti presentati dall’amministratore e dei processi verbali di contestazione notificati dalla guardia di finanza per l’emissione (a favore degli stessi clienti) di fatture soggettivamente inesistenti in regime di esenzione IVA.
Con sentenza n. 3291/2019, la Corte d’Appello di Milano, sezione imprese, confermando la sentenza di primo grado, ha accertato la sussistenza di una responsabilità in capo all’amministratore ex art. 2392, c.2 c.c., ai sensi del quale “gli amministratori, fermo quando disposto dal comma terzo dell’art. 2381 c.c., sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attuarne le conseguenze dannose” e, conseguentemente, il diritto della medesima Società al risarcimento del danno pari ad Euro 1.357.938,85.
In particolare, la Corte ha ritenuto pienamente provato il comportamento doloso dell’amministratore che, pur essendo a conoscenza dell’insolvenza di alcune società fornitrici, si era accordato con il referente di queste ultime al fine di far si che la Società di cui era amministratore effettuasse ingenti forniture, ben sapendo che sarebbe rimaste impagate e nonché che la stessa fatturasse con esenzione IVA, pur consapevole che le forniture non sarebbero state commercializzate all’estero.