Procura alle liti – Principio di conservazione dell’atto ex art. 1367 c.c.
“La procura speciale rilasciata da chi sia parte in giudizio per sé e quale legale rappresentante di una società può intendersi rilasciata, oltre in tale qualità anche in nome proprio, senza che assuma rilievo decisivo contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società (Cassazione n. 6405/2002). Nell’interpretazione della procura va dato altresì rilievo allo scopo difensivo che muove al giudizio (Cass. n. 3362/2009) ed inoltre occorre applicare il principio secondo cui essa va intesa nel senso in cui possa avere effetti secondo il principio di conservazione dell’atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l’art. 159 cod. proc. civ.”.
Con sentenza n. 16251/18, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità della procura alle liti rilasciata dal Rappresentante Legale di una Società ai fini della costituzione nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione notificata dalla DTL sia a E.D. come obbligata principale, che alla società, da ella rappresentata, come obbligata solidale. In particolare, E.D. aveva sottoscritto la procura alle liti facendo riferimento soltanto alla sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società e non anche alla sottoscrizione in nome proprio. La Cassazione, pur prendendo atto di ciò, ha ritenuto valida la procura alle liti anche ai fini della costituzione in giudizio di E.D. in nome proprio.