Un’organizzazione sindacale aveva promosso ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 nei confronti di una Società lamentando che fossero pregiudizievoli per lo svolgimento dell’attività sindacale le condotte tenute dall’azienda nei confronti di un dipendente, che ricopriva il ruolo di rappresentante sindacale aziendale, consistite nell’allontanamento dal posto di lavoro (a detta del ricorso la datrice di lavoro aveva allontanato il lavoratore, dopo che era stato nominato RSA, dai locali interni dello stabilimento, adibendolo a mansioni da svolgersi all’esterno), nel licenziamento per asserita giusta causa e nell’inottemperanza all’ordine di reintegro nel posto di lavoro (il ricorso era stato depositato prima che l’azienda reintegrasse formalmente il lavoratore).
Il Tribunale di Treviso, con ordinanza pubblicata il 23 marzo 2020, ha rigettato il ricorso del sindacato, affermando che “non è stato possibile individuare il nesso di finalità giuridicamente rilevante richiesto affinché la condotta datoriale, anche illegittima, possa ritenersi essere stata orientata per pregiudicare le prerogative del sindacato limitandone la libertà nell’ambito aziendale”. In particolare, il Giudice del Lavoro ha osservato che l’assegnazione del rappresentante sindacale aziendale a mansioni da svolgersi all’esterno dello stabilimento non gli ha impedito di svolgere l’attività sindacale, e lo stesso dicasi per il periodo di tempo trascorso dall’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro a quello di effettiva reintegra. Peraltro, la Società ha dimostrato che nel 2019 e nel 2020 erano aumentate le adesioni al sindacato promotore del ricorso ex art. 28 Stat. Lav.