Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande di concorrenza sleale proposte da una società nei confronti di un ex dipendente e della società che aveva assunto l’ex dipendente dopo la cessazione del rapporto con l’attrice.
In particolare, l’attrice lamentava nei confronti dell’ex dipendente condotte di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, nn. 1, 2 e 3 c.c., sostanziatesi in sviamento di clientela, storno di una dipendente, denigrazione dell’immagine commerciale, contrazione di ordini e diminuzione del fatturato, nonché la violazione di un patto di non concorrenza, stipulato tra l’attrice e l’ex dipendente, per avere quest’ultimo avviato un rapporto di lavoro con la società convenuta, asserita diretta concorrente dell’attrice, in costanza di validità del suddetto patto.
Il Tribunale di Bologna, nel rigettare le domande dell’attrice, ha esaminato analiticamente tutte le condotte contestate e ha affermato che esse, essendosi manifestate in via episodica, non integravano la sistematicità richiesta per potersi configurare la concorrenza sleale.
La Corte d’Appello ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado.