Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5072 del 15.3.2016 si sono pronunciate sulle misure volte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione dei contratti di lavoro a termine, dirimendo un contrasto che si era formato negli ultimi anni in giurisprudenza.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 5072/2016 ha affermato che, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione, il lavoratore che abbia subito la illegittima precarizzazione non ha diritto alla conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (come invece avviene per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati), ma ha diritto al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001 -senza che su di esso incomba l’onere di provare di aver subito un danno-, nella misura prevista dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010, e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il lavoratore ha diritto inoltre anche all’eventuale ulteriore risarcimento del danno che provi di aver subito; mentre tale prova è preclusa al lavoratore privato, essendo il risarcimento del danno ex art. 32 una misura contenitiva rispetto all’ulteriore sanzione della conversione del rapporto.