Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 10438 del 20 maggio 2020, ha rigettato il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. proposto da un’organizzazione sindacale nei confronti di una società di telecomunicazioni difesa dal nostro Studio.
Il sindacato ricorrente lamentava una presunta condotta antisindacale da parte della società per non aver assunto, nell’ambito di un cambio di appalto ed in applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL Telecomunicazioni, un dirigente del sindacato.
La Società procedeva però – ancor prima della propria costituzione in giudizio – ad assumere, quale condizione di miglior favore, il dipendente sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui quest’ultimo rinunciava a qualunque pretesa relativa all’attuazione della clausola sociale di cui al CCNL Telecomunicazioni.
Il Tribunale di Napoli, nel rigettare il ricorso, ha rilevato l’insussistenza dell’attualità della condotta (asseritamente) antisindacale, requisito che costituisce “condizione dell’azione ex art. 28 St. Lav.”; ed infatti il comportamento deve risultare “persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale”.