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Cass. 15.3.2016 n. 5592

22 July 2016Redazione Chiello PozzoliCase Law, Uncategorized

La Cassazione, con la sentenza n. 5592 del 15.3.2016, è intervenuta nuovamente sulla questione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affermando che l’allegazione e la prova dell’impossibilità del repêchage spettano al datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui in materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato.

La Corte ha altresì precisato che al lavoratore non spetta un onere di allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro, così ribaltando un consolidato orientamento giurisprudenziale; il lavoratore deve provare soltanto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e allegare che il datore di lavoro ha illegittimamente receduto dal contratto di lavoro, mentre è il datore di lavoro onerato di provare che quel licenziamento è legittimo (compresa di repechage del lavoratore).

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