Validità del patto di prolungamento del preavviso
Il Tribunale del Lavoro di Parma, con sentenza del 21.1.2016, ha affermato la validità del patto con cui il lavoratore si era obbligato, a fronte di un corrispettivo economico, ad osservare un periodo di preavviso, in caso di dimissioni, più lungo di quello fissato dal CCNL.
Al riguardo il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 4991/2015 che ha affermato che è lecito pattuire una maggiore durata del preavviso poiché tale pattuizione può giovare al datore di lavoro, quando il lavoratore dimissionario è particolarmente qualificato e la sua sostituzione non è agevole, nonché è favorevole al lavoratore che è avvantaggiato dal computo dell’intero periodo di preavviso agli effetti dell’indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal lavoratore e ha confermato il decreto ingiuntivo opposto con cui il datore di lavoro aveva chiesto ed ottenuto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso concordata