È giustificato il licenziamento del dirigente, con mansione di Amministratore Delegato, per “semplice inadeguatezza del dirigente rispetto alla aspettative riconoscibili ex ante o [per] un’importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro” e per “grave negligenza e incapacità nelle attività di amministratore delegato”.
Così ha chiarito la Corte d’Appello di Milano che, decidendo in sede di rinvio da Cassazione, ha accolto le difese della Società e dichiarato la giustificatezza del licenziamento intimato all’Amministratore Delegato/dirigente per aver partecipato alla gestione dell’insolvenza di un Gruppo, cliente della Società, rilevatasi poi fallimentare.
Secondo la Corte d’Appello: “Sul punto invero non può non rilevarsi che il dott. … era un dirigente apicale e come tale tenuto a un rispetto dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede con particolare rigore; ne consegue che la condotta accertata e consistita nella sua partecipazione, anche quando non era più amministratore delegato della T…, alla gestione rivelatasi fallimentare dell’insolvenza del Gruppo P., che, come cliente della Società era stato introdotto proprio da lui e con lui aveva un rapporto privilegiato, per quanto non esclusivamente a lui attribuibile, si configura idonea a ledere il vincolo fiduciario. E’ evidente che le modalità adottate nello svolgimento di tale operazione avevano evidenziato a suo carico una scarsa attenzione e un inadeguato approfondimento; elementi questi sufficienti a far venire meno l’affidabilità e la fiducia che qualificano il rapporto con un dirigente di massimo livello.” Anche solo tale motivo è stato ritenuto idoneo a integrare la giustificatezza del licenziamento della figura apicale.
La Corte ha ritenuto inoltre che il ruolo svolto dal dirigente nella frode fiscale successivamente emersa, pur non essendo stato specificatamente contestato nella lettera di addebito, potesse “comunque assumere rilievo ai fini della valutazione complessiva della gravità del comportamento addebitato… La stessa Corte di Cassazione ha osservato che il giudice di appello ben avrebbe potuto fare riferimento alla suddetta vicenda della frode “a carosello” solo ad colorandum di un comportamento incidente sul vincolo fiduciario già altrimenti dimostrato.”
Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 423 del 27.3.2019