Irrilevanza della violazione dell’art. 4 comma 9 l. n. 223/1991 nell’ambito del credito
Con riferimento ad una procedura di licenziamento collettivo esperita da una Banca, è emerso che la comunicazione ex art. 4 comma 9 l. n. 223/1991 era stata inoltrata a tutti i destinatari indicati dalla predetta norma con l’eccezione della “Commissione Regionale Tripartita”, soggetto che ha sostituito la Commissione Regionale per l’Impiego e che è deputato ad approvare le liste di mobilità.
La Corte di Cassazione ha condiviso le considerazioni della Banca secondo cui l’omesso inoltro della comunicazione alla suddetta Commissione non aveva in alcun modo inciso sul raggiungimento dello scopo cui era preordinata l’intera procedura, rivelandosi pertanto ininfluente e inidoneo a compromettere la rilevata correttezza della procedura stessa.